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Scritto da Administrator   
mercoledì 16 maggio 2007

Schema di regolamento per iI conferi­mento di Incarichi professionali ad esperti esterni all'amministrazione  Art.1
(oggetto, finalità, ambito applicativo)
 1, Il presente regolamento disciplina il conferimento, da parte dell'amministrazione, di incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni di comprovata esperien­za, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del dlgs n. 165/2001, co­me modificato dall'art. 32 del dl n. 223/2006, dall'art. 110, comma 6 del dlgs n. 267/2000 e da alcune norme di settore.2. Le disposizioni del presente regolamen­to sono finalizzate a consentire la raziona­lizzazione della spesa per incarichi a sog­getti esterni ed il contenimento degli stes­si.3. Le disposizioni del presente regolamen­to si applicano alle procedure di conferi­mento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi na­tura di:a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'at­tività professionale in via abituale, neces­sitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva;b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'at­tività nell'ambito di rapporti di collaborazio­ne coordinata e continuativa;c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'at­tività in via occasionale.4. Il presente regolamento disciplina le pro­cedure di conferimento di incarichi profes­sionali e di collaborazione:a) di studio, di ricerca e di consulenza, fi­nalizzati a sostenere e migliorare i proces­si decisionali dell'amministrazione;b) a contenuto operativo, consistenti in pre­stazioni, tradotte in risultati ed elaborazio­ni immediatamente fruibili dall'amministra­zione, dai soggetti in essa operanti e dai cittadini. Art. 2(presupposti per il conferimento di incarichi professionali) 1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l'amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occa­sionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presen­za dei seguenti presupposti:a) l'oggetto della prestazione deve corri­spondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibi­li al suo interno;c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;d) devono essere preventivamente deter­minati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Art. 3(selezione degli esperti mediante procedure comparative)1. L'amministrazione procede, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi ed all'art. 5, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali me­diante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi, nei quali sono evi­denziati:a) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;c) la sua durata;d) il compenso previsto.2. Qualora l'incarico professionale da conferire abbia un valore inferiore ad euro 10.000 (diecimila) o abbia ad oggetto una prestazione di natura particolare o ri­guardi attività o prestazioni professionali assoggettate a dinamiche di mercato per le quali risulti opportuno fare riferimento a confronti preordinati secondo sistemi di qualificazione, l'amministrazione invita alla procedura comparativa di selezione più soggetti individuati tra quelli iscritti alle liste di accreditamento formate ai sensi del suc­cessivo art. 6 o in base al possesso di par­ticolari requisiti.3. Per il conferimento di incarichi professio­nali che richiedano un confronto ristretto tra esperti dotati di particolari requisiti di pro­fessionalità e di abilità, l'amministrazione si può comunque avvalere della procedura in­dividuata dall'art. 57, comma 6 del codice dei contratti pubblici (dlgs n. 163/2006).4. Nelle procedure comparative di selezio­ne realizzate con invito, secondo quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, l'am­ministrazione opera secondo il criterio di ro­tazione. Art. 4(criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative)1. L'amministrazione procede alla selezio­ne degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione va­lutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;b) caratteristiche qualitative e metodologi­che dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;c) riduzione della tempistica di realizzazio­ne delle attività professionali;d) ribasso del compenso professionale of­ferto rispetto a quello proposto dall'ammi­nistrazione.2. In relazione alle peculiarità dell'incarico, l'amministrazione può definire ulteriori cri­teri di selezione da disciplinarsi con successiva e specifica regolamentazione. Art. 5 (presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta — senza esperimento di procedura comparativa) 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, l'amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante I’esecuzione di prestazioni pro­fessionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimen­to di procedure comparative di selezione;b) per attività comportanti prestazioni di na­tura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari in­terpretazioni o elaborazioni;c) per incarichi relativi ad attività di consu­lenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizza­tive da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di proce­dure comparative di selezione;d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre ammi­nistrazioni pubbliche o dall'unione euro­pea, per la realizzazione dei quali siano sta­bilite tempistiche tali da non rendere possi­bile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei sog­getti attuatori;e) per incarichi professionali comportanti una spesa inferiore a euro 2.000 (duemila) onnicomprensivi. Art. 6(liste di accreditamento di esperti) 1. L'amministrazione istituisce una o più li­ste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivi­se per tipologie di settori di attività.2. L'amministrazione ricorre alle liste di ac­creditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di sog­getti almeno sufficiente ad assicurare un ef­ficace quadro di confronto. Art. 7 (conferimento di incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori di valore inferiore ai 100.000 euro)1. L'amministrazione affida gli incarichi pro­fessionali di progettazione e di direzione la­vori di valore inferiore ai 100.000 euro nel rispetto di quanto previsto dall'art. 91 de dlgs n. 163/2006 secondo le procedure e nel rispetto dei criteri previsti dai preceden­ti articoli 3, 4 e 6.2. L'affidamento degli incarichi professio­nali di progettazione e di direzione lavori di valore inferiore ai 100.000 euro in via diret­ta può essere disposto dall'amministrazio­ne solo in casi di particolare urgenza. Art. 8(formalizzazione dell'incarico)1. L'amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un di­sciplinare, inteso come atto di natura con­trattuale nel quale sono specificati gli ob­blighi per l'incaricato/collaboratore.2. II disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione detta­gliata della durata, del luogo, dell'ogget­to, delle modalità specifiche di realizza­zione e di verifica delle prestazioni pro­fessionali, nonché del compenso della col­laborazione. Art. 9(verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)1. L'amministrazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è cor­relata a varie fasi di sviluppo.2. L'amministrazione verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso. Art. 10(pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi)1. L'amministrazione rende noti gli incarichi conferiti, mediante formazione e pubbliciz­zazione periodica di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.2. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferi­to, l'oggetto, la durata ed il compenso. 

Ultimo aggiornamento ( mercoledì 07 novembre 2007 )
 
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