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Schema di regolamento per iI conferimento di Incarichi professionali ad esperti esterni all'amministrazione Art.1 (oggetto, finalità, ambito applicativo) 1, Il presente regolamento disciplina il conferimento, da parte dell'amministrazione, di incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del dlgs n. 165/2001, come modificato dall'art. 32 del dl n. 223/2006, dall'art. 110, comma 6 del dlgs n. 267/2000 e da alcune norme di settore.2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi.3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di:a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva;b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.4. Il presente regolamento disciplina le procedure di conferimento di incarichi professionali e di collaborazione:a) di studio, di ricerca e di consulenza, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'amministrazione;b) a contenuto operativo, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'amministrazione, dai soggetti in essa operanti e dai cittadini. Art. 2(presupposti per il conferimento di incarichi professionali) 1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l'amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Art. 3(selezione degli esperti mediante procedure comparative)1. L'amministrazione procede, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi ed all'art. 5, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi, nei quali sono evidenziati:a) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;c) la sua durata;d) il compenso previsto.2. Qualora l'incarico professionale da conferire abbia un valore inferiore ad euro 10.000 (diecimila) o abbia ad oggetto una prestazione di natura particolare o riguardi attività o prestazioni professionali assoggettate a dinamiche di mercato per le quali risulti opportuno fare riferimento a confronti preordinati secondo sistemi di qualificazione, l'amministrazione invita alla procedura comparativa di selezione più soggetti individuati tra quelli iscritti alle liste di accreditamento formate ai sensi del successivo art. 6 o in base al possesso di particolari requisiti.3. Per il conferimento di incarichi professionali che richiedano un confronto ristretto tra esperti dotati di particolari requisiti di professionalità e di abilità, l'amministrazione si può comunque avvalere della procedura individuata dall'art. 57, comma 6 del codice dei contratti pubblici (dlgs n. 163/2006).4. Nelle procedure comparative di selezione realizzate con invito, secondo quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, l'amministrazione opera secondo il criterio di rotazione. Art. 4(criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative)1. L'amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.2. In relazione alle peculiarità dell'incarico, l'amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione da disciplinarsi con successiva e specifica regolamentazione. Art. 5 (presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta — senza esperimento di procedura comparativa) 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, l'amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante I’esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;c) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;e) per incarichi professionali comportanti una spesa inferiore a euro 2.000 (duemila) onnicomprensivi. Art. 6(liste di accreditamento di esperti) 1. L'amministrazione istituisce una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività.2. L'amministrazione ricorre alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto. Art. 7 (conferimento di incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori di valore inferiore ai 100.000 euro)1. L'amministrazione affida gli incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori di valore inferiore ai 100.000 euro nel rispetto di quanto previsto dall'art. 91 de dlgs n. 163/2006 secondo le procedure e nel rispetto dei criteri previsti dai precedenti articoli 3, 4 e 6.2. L'affidamento degli incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori di valore inferiore ai 100.000 euro in via diretta può essere disposto dall'amministrazione solo in casi di particolare urgenza. Art. 8(formalizzazione dell'incarico)1. L'amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.2. II disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione. Art. 9(verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)1. L'amministrazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.2. L'amministrazione verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso. Art. 10(pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi)1. L'amministrazione rende noti gli incarichi conferiti, mediante formazione e pubblicizzazione periodica di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.2. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.
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