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Quando la compagnia assicuratrice invia una somma al danneggiato a titolo di risarcimento danni, qualunque essa sia, per poter procedere oltre ed agire in giudizio per la differenza occorre "indefettibilmente" comunicare alla compagnia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno che la somma viene trattenuta solo ed esclusivamente a titolo di acconto se non si opera tale comunicazione e non la si effettua nei modi indicati il contratto si intende perfezionato nel momento in cui la compagnia viene a conoscenza di una prima accettazione da parte del danneggiato. Un vecchio detto delle nostre zone recita che per ottenere un secondo giro di regali durante una festa di nozze occorre specificare che "la sposa non è contenta dei regali ricevuti. . .Ma veniamo alla lettera della sentenza del Giudice di Pace di Carinola alla quale abbiamo come al solito tolto i nominativi delle parti e degli avvocati. Eccola:UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CARINOLA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace, in persona dell’avv.. Pietro Tudino, ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nella causa civile ìscrìtta in epigrafe avente ad oggetto “risarcimento danni da sinistro stradale” TRA WWWWWWW WWWWW ,el.te dom.ta in Villa Literno presso lo studio dell’avv V VVVVVVV , giusta procura a margine dell’atto di citazione ATTORE E Xxxxxxx XxX . in persona del legale rapp.nte p.t. domiciliato per la carica presso la sede della società ed el.te dom.to in Caserta presso lo studio dell’avv X Xxxxxxxi che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all’atto not.to CONVENUTO OOOOOO OOOOOOOO convenuto contumace SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione l’odierna attrice, a mezzo del proprio procuratore, evocava l’intestato ufficio giudiziario a fini di risarcimento del danno asseritamente subito a seguito dei fatti avvenuti in data 20.7.06 in S Cipriano di Aversa . A fondamento della domanda parte attorea deduceva che mentre era intenta Alla guida di vettura HYIUNDAI TG zzZZZ zz , veniva improvvisamente urtata da una vettura Fiat Bravo TARGA yyYYYyy di proprietà e condotta da OOOOOO OOOOOOOO , la quale determinava, in violazione del segnale di STOP , per sua colpa l’impatto. La parte attorea chiedeva pertanto acccogliersi la domanda e condannare la convenuta, al risarcimento del danno materiale come subito con interessi legali, rivalutazione monetaria, il tutto nell’ambito della competenza per valore di questo Giudicante . Vittoria spese e competenze di giudizio ed onorari di causa Incardinata la lite, si costituiva Xxxxxxx XxX Assicurazioni, a mezzo di suo rapp.te, eccependo l’improponibilità della domanda ai sensi dell’art.22 L.990/69, la carenza di legittimazione attiva e passiva,l’insussistenza del diritto posto a fondamento della domanda attorea ; contestava inoltre le circostanze e le modalità del sinistro prospettate da controparte ritenendo non provato in alcun modo che la responsabilità del sinistro fosse ascrivibile unicamente alla responsabilità del convenuto, Chiedeva pertanto rigettarsi la domanda attorea in quanto infondata ,improponibile, inattendibile ed inammissibile. Non si costituiva invece, benchè citato il Oooooo nq di proprietario del veicolo antagonista e pertanto il Giudicante ne dichiara in questa sede la contumacia.Si procedeva,fallito il tentativo di conciliazione, ad istruire la causa attraverso l’ascolto di teste indotto dall’attore, e nelle more perveniva offerta risarcitoria da parte convenuta per la somma omnicomprensiva di € 2.700,00 infine, sulle richieste di conclusione del difensore di parte attorea che recedeva dall’iniziale volontà di accettazione di tale offerta , questo GDP, ritenuta la causa matura per la decisione, la assegnava a sentenza sulla scorta delle richieste delle parti, con termine di gg.15 a note Motivi della decisione Preliminarmente occorre affermare la procedibilità dell’azione in quanto correttamente incardinata a seguito della effettiva notificazione della raccomandata interruttiva nei termini previsti dall’art. 22 l.990-69 . la legittimazione attiva e passiva risultano dalle prove documentali e testimoniale acquisite al fascicolo Sempre in via preliminare si deve in questa sede dichiarare la cessazione della materia del contendere alla luce della formalizzata volontà di entrambe le parti di avvalersi delle condizioni di cui alla proposta transattiva nella misura concordata di €2.700,00. Va infatti rimarcato come la offerta da parte dell’impresa assicuratrice e la contestuale accettazione da parte attorea producano di fatto gli effetti di un vero e proprio contratto tra le parti avente ad oggetto la definizione bonaria della vicenda che, ai sensi dell’art. 1326 c.c. , deve intendersi perfezionato nel momento in cui chi ha fatto la proposta (impresa assicuratrice) ha conoscenza della accettazione di controparte. Quanto alla successiva volontà ,espressa dal richiedente, di non volere piu’ avvalersi delle condizioni di cui alla proposta , pur inizialmente accettata , tale opzione – pur riconosciuta dall’ordinamento - andava comunicata alla controparte in maniera ufficiale (attraverso atto scritto notificato all’impresa assicuratrice – e non già attraverso FAX privo di ogni genere di ricevuta) previa concessione di un termine non inferiore a gg. 15, come previsto dall’art. 1454 c.c., e di tutto cio’ non vi è traccia al fascicolo di parte attorea. Si deve per l’effetto dichiarare in questa sede la cessazione della materia del contendere alla luce del perfezionamento della transazione tra le parti alla data del 30-11-07.Nulla per le spese. PQM IL GDP DI CARINOLA. DEFINITIVAMENTE PRONUNCIANDO SULLA CAUSA DICHIARA LA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE ALLA LUCE DEL PERFEZIONAMENTO DELLA TRANSAZIONE ALLA DATA DEL 30-11-07. NULLA PER LE SPESE DELL’ULTERIORE FASE DEL GIUDIZIO. CARINOLA,20 MAG. 2008 IL GDP
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