Al Consigliere Regionale avv. Giovanni Zannini non gliene va bene una sulle pavimentazioni

stradali. Dopo le nostre ripetute lamentele sulla pavimentazione delle strade del nostro comune specie relativamente alla SP44 e SP77 nonché sulla cosiddetta via Guarusi e da ultimo anche sulla SP 43.

Nonostante i consensi ed i plausi di alcuni come un ex sindaco di CARINOLA e altri che mi fecero whatsapp sulla vicenda sembra che sia costretto forse a rimuovere questi dispositivi che anche io condivido come “dissuasore” per piloti di Formula1, si fa per dire, tanto è vero che anni fa ho chiesto di installarli sulla SP44 dove la mia abitazione è prospiciente, ma con le stesse motivazioni dell’arch. Catanzano, che riporto in seguito, mi vennero negati!

Ho voluto ricordarlo per evitare che di perseverasse per non incorrere nel “diabolico “ comunque riporto la relazione dell’arch. Catanzano, eccola:
Con ordine di servizio del 01.06.2021 prot. n. 46304, a firma del Sindaco, veniva comunicato al sottoscritto che durante lo svolgimento del Consiglio Comunale, tenutosi in data 31.05.2021, alcuni consiglieri comunali di minoranza hanno sostenuto nei loro interventi che risultano essere stati effettuati eventuali abusi nella destinazione d’uso di alcuni locali della caserma comunale dei vigili urbani.

A seguito del predetto ordine di servizio in data 10.06.2021 veniva effettuato sopralluogo presso la Caserma dei Vigili Urbani al fine di descrivere lo stato dei luoghi.

In riscontro all’ordine di servizio, prot. n. 46304/2021 veniva redatta relazione di servizio riservata, prot. n. 49747 del 17.06.2021, indirizzata al Sindaco e al Segretario Generale.

In data 17.06.2021 la predetta relazione veniva dal sottoscritto inoltrata alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Santa Maria Canua Vetere e alla Prefettura di Caserta. nrot. n. 49790/2021.

In data 30.06.2021 veniva emessa ordinanza dirigenziale n. 9 di ripristino della destinazione d’uso, notificata in data 02.07.2021. In data 30.06.2021 prot. n. 52906, l’ordinanza n. 9/2021 veniva inoltrata al Comando Guardia di Finanza di Mondraeone, alla Questura di Caserta, alla Resione Campania, alla Procura della Repubblica di Santa Maria Canua Vetere, alla Prefettura di Caserta e al Comando Stazione Carabinieri di Mondragone e Compagnia Carabinieri.

In data 08.07.2021 con prot. n. 54823,n.54829 e prot. n. 54841 veniva inoltrata agli Agenti in servizio presso il comando di Polizia Locale – Reparto Edilizia la relazione riservata, prot. n. 49747/2021.

In data 11.07.2021 prot. n. 55573 veniva redatto verbale di accertamento di ottemperanza all’ordinanza n. 9/2021. Verbale, con allegato rilievo fotografico dello stato dei luoghi, veniva sottoscritto dagli agenti in servizio presso il Reparto Edilizia e dal maggiore Bonuglia.

In data 15.07.2021 prot. n. 56486 veniva comunicato al Sindaco, al Segretario Generale e al magg. Bonuglia l’ottemperanza dell’ordinanza n. 9/2021.

2. Come da normale procedura, non è stato eseguito alcun sopralluogo di riscontro all’ottemperanza dell’ordinanza n. 9/2021, avendo il sottoscritto ricevuto il “verbale di constatazione e verifica”, ai sensi e per gli effetti del Testo Unico Edilizia DPR 380/2001, debitamente sottoscritto, sia dagli agenti in servizio presso il Reparto Edilizia del Comando di Polizia Locale, che dal maggiore Bonuglia. Circa la “verifica tecnica diretta sul posto a fronte degli indirizzi impartiti con delibera di Giunta Comunale n. 70 del 15.09.2021”, il sottoscritto effettuerà, come da procedura tecnica, il previsto sopralluogo prima di completare l’adempimento disposto dalla Giunta Comunale.

3. A tale proposito si richiama la nota della Prefettura di Caserta in merito ai chiarimenti per l’istituzione dell’armeria degli appartenenti del Corpo della Polizia Municipale, prot. n. 65496 del 26.08.2021.

L’istituzione dell’armeria per il Corpo di Polizia Municipale è prevista dall’art. 12 comma l del D.M. n. 145/1987; con circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/U/017997/2982LEG del 20.12.2018 veniva chiarito che l’art. 12, comma 4 del D.M. n. 145/1987 prescrive che l’armeria deve essere costituita ogni qualvolta occorre custodire un numero di armi superiori a quindici.

Per la normativa di cui sopra l’armeria diventa obbligatoria se è prevista dal Regolamento di Polizia Municipale o, qualora non contenga tale previsione, con provvedimento del Sindaco previa comunicazione al Prefetto e al Questore.

In proposito si precisa che, con Delibera di Giunta Comunale n. 70 del 15/09/2021, veniva al deliberato: 1) di prendere atto della nota del Comandante della Polizia Municipale David Bonuglia acquista al prot. n. 62374 del 10.08.2021, con la quale vengono rappresentate diverse esigenze di rimodulazione dal punto di vista funzionale ed operativo del comando di Polizia Municipale; 2) di dare mandato al responsabile dell’Area Tecnica Arch. Salvatore Catanzano di provvedere a tutti gli adempimenti necessari a riorganizzare gli spazi del Comando di Polizia Locale, prevedendo spazi idonei per l’armeria, per la camera di sicurezza, per un alloggio di servizio e per gli uffici dell’Area Tributi; 4. I lavori di pavimentazione stradale sono stati effettuati, per quanto è dato evincere al sottoscritto, per mezzo degli atti determinativi adottati dalla Area IV, avvalendosi delle previsioni contenute dall’art. 208 del D.Lgs. 285/92 mediante impegni di spesa sui capitoli n. 1933 “spesa per segnaletica stradale” e n. 3103 “miglioramento circolazione stradale”, senza alcuna preventiva comunicazione e/o richiesta di supporto tecnico all’Area III. A tal proposito si rimanda all’art. 208, comma 4, lettera c) del D.Lgs n. 285/1992: c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti (vulnerabili), quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma l dell’artìcolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica. 5. Il Codice della Strada prevede che, i dissuasori di velocità (dossi) devono avere caratteristiche variabili, in funzione dei limiti di velocità imposti dal legale rappresentante dell’ente proprietario della strada. Inoltre, gli stessi: possono essere installati in serie e devono essere pre-segnalati; sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso; in funzione dei limiti di velocità vigenti sulla strada interessata, hanno le seguenti dimensioni: l. Per limiti di velocità pari a o inferiori a 50 km/h, larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm; 2. Per limiti di velocità pari a o inferiori a 40 km/h, larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm; 3. Per limiti di velocità pari a o inferiori a 30 km/h, larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm; Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito le modalità di impiego dei dossi artificiali, nonché le caratteristiche e le dimensioni che devono avere, che in alcun modo non possono essere difformi da quelle stabilite dall’art. 179 del regolamento di attuazione del CdS . Per maggiore chiarezza si richiama: la Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24 novembre del 2000, con la quale venivano esplicitate le corrette ed uniformi modalità per l’applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica, laddove in particolare, in merito ai dossi dissuasori di velocità, prevede che per la loro collocazione “occorre che {‘ordinanza che ne dispone {‘impiego sia opportunamente motivata. 1 II comma 5 del testo di legge richiamato recita: “I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l’impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento”.

E’ indispensabile il presegnalamento dei dossi stessi con colori, forme e dimensioni conformi all’apposito regolamento. I dossi prefabbricati devono essere approvati. Quelli eventualmente collocati su itìnerari di attraversamento dei centri abitati, lungo strade più frequentemente percorsi da veicoli di soccorso, polizia o di emergenza, o lungo le linee di trasporto pubblico, devono essere rimossi. Si ricorda che il loro permanere in opera, in caso di incidenti riconducibili alla loro collocazione, può dare luogo a responsabilità verso chi ne ha disposto la collocazione o a chi non ne ha disposto la rimozione”; il parere del 26 ottobre 2011 n. 5274 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che in proposito ribadisce: “Con riferimento alle problematiche esposte nella nota in riscontro, si premette quanto segue: i dossi artificiali sono trattati dall’articolo 179, commi da 4 a 9, del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (DPR n. 495/1992); il loro uso è consentito solo su strade residenziali, in parchi pubblici e privati, nei residences, e simili; esso è invece vietato su strade che costituiscono itìnerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per i servizi di soccorso e di pronto intervento. Al riguardo la direttiva ministeriale 24 ottobre 2000, sulla Corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteriper l’installazione e la manutenzione, al paragrafo 5.6, impone agli Enti proprietari di evitare che tali manufatti costituiscano pericolo per la circolazione. analoghe considerazioni sono state sviluppate anche nella II Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteriper l’installazione e la manutenzione, prot. n. 777 del 27.04.2006. Alla luce di quanto sopra, alcun riscontro può essere effettuato dallo scrivente, in quanto lo stesso non ha ricevuto nessuna comunicazione a tale riguardo da parte del Comando di Polizia Locale, ne prima, ne durante, ne successivamente all’installazione degli stessi, essendo la procedura stata effettuata dall’Area IV in tutti i suoi aspetti, senza alcun coinvolgimento dell’Area III. Per quanto riguarda la competenza tecnica del sottoscritto, e verificato la procedura adottata dal resp.le di Area per il posizionamento dei dossi oggetto della richiesta, non è possibile esonerare l’Ente comunale da responsabilità derivanti da eventuali sinistri ascrivibili alla presenza di tali dossi. A tale proposito si sottolinea che secondo l’autorevole interpretazione della Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24 novembre del 2000, per la collocazione dei dossi “occorre che l’ordinanza che ne dispone l’impiego sia opportunamente motivata, … il loro permanere in opera, in caso di incidenti riconducibili alla loro collocazione, può dare luozo a responsabilità verso chi ne ha disposto la collocazione o a chi non ne ha disposto la rimozione. Inoltre, è opportuno richiamare l’art. 179 comma 9 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992, il quale stabilisce che i dispositivi rallentatori di velocità devono essere “posti in opera previa ordinanza dell’Ente proprietario della strada che determina il tipo e l’ubicazione”. Circa i prezzi dei dissuasori installati il sottoscritto, non essendo stato coinvolto nel processo decisionale/tecnico/procedimentale di acquisto/installazione, non è a conoscenza delle caratteristiche tecniche degli stessi, e quindi nulla è in grado di dire circa i costi sostenuti.

Il Resp.le dell’Area m irch. Salvatore Catanzam Risposta ai sensi dell’art. 22 del comma 11 del Regolamento il Commissario Prefettizio n. 6 del 18.10.2011 c modificato c del 06.11.2017. ente per il funzionamento del Consiglio Comunale Approvato con Deliberazione del Deliberazioni di Consiglio comunale n. 22 del 17.10.2012, n. 29 del 19.09.2014 e n. 36